Consiste in una detrazione o sconto in fattura del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento, specialmente alle persone affette da disabilità motoria.
L’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
L’agenzia delle entrate specifica che; in alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare: per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2023) per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
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Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche.
L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65.
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
Qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell’AdE, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc.
Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.
L’agevolazione non spetta alle nuove costruzioni e secondo la circolare 23E del 2022 chiarisce che; non spetta nemmeno “per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
E’ una detrazione a sé stante! Nella risposta n. 293 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come un contribuente possa scegliere se detrarre un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (che rientra nel 110%) oppure sfruttando l’articolo 119-ter del decreto Rilancio (bonus 75%).
Quindi, in considerazione della possibile sovrapposizione dei due incentivi, l’istante potrà avvalersi, per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche, di una sola agevolazione. I massimali non sono cumulabili.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
PROGETTO INFISSI di Fabio Reboli
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SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
ERARIO | 3.440,00 | 07/07/2020 | CONTRIBUTO f.DO PERDUTO DL 34/2020 |
ERARIO | 6.880,00 | 09/12/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 137/2020 |
ERARIO | 969,00 | 31/07/2020 | I ACCONTO IRAP ANNO 2020 |
ERARIO | 289,00 | 16/04-16/05 | CREDITO IMPOSTA BOTTEGHE E NEGOZI |
ERARIO | 460,00 | 16/09/16/11 | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE |
La società dichiara inoltre aiuti di stato e aiuti de minimis e che questi sono stati pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 232/2012 e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/… inserendo come chiave di ricerca nel capo CODICE FISCALE RBLFBA74S26B110T.